PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita l'università degli studi non statale «Libera università degli studi sulla criminalità, investigazione e sicurezza», di seguito denominata «università» nel territorio della regione Veneto, promossa e gestita da enti e da privati. L'autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale da parte dell'università è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, emanato previo parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie, nonché all'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
      2. L'università promuove e sviluppa la collaborazione scientifica, attraverso specifiche convenzioni, con le università degli studi statali e non statali, con i centri di ricerca pubblici e privati nonché con gli istituti di formazione delle Forze di polizia nazionali e degli Stati esteri, in particolare, degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della ricerca scientifica e della didattica.
      3. Gli organi competenti dell'università possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di professore associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestono presso università straniere qualifiche analoghe a quelle stabilite dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima del 25 per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La percentuale fissata dal presente comma può essere modificata dall'università previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca.
      4. Le università degli studi non statali possono prevedere, tramite apposite modifiche

 

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ai rispettivi statuti, l'attivazione di nuovi corsi di studio nelle materie della criminalità, investigazione e sicurezza, anche di tipo economico-finanziario, al cui termine sono rilasciati titoli aventi valore legale. I contributi dello Stato alle strutture didattiche e scientifiche dei citati corsi sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio previsti per le università degli studi non statali.